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Giurisprudenza

Articolo 612 bis c.p. – Atti persecutori (stalking)

L’articolo 612 bis del codice penale italiano punisce il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking. Questo reato si configura quando una persona, mediante comportamenti reiterati, minacce o molestie, provoca nella vittima uno stato di ansia o paura, o altera in modo significativo le sue abitudini di vita, oppure la costringe a temere per la propria incolumità o per quella dei propri familiari o persone a lei vicine.

La norma richiede una reiterazione di condotte, che può consistere in una pluralità di azioni commesse nel tempo e rivolte a una stessa vittima. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che anche due sole condotte possono essere sufficienti a configurare il reato di stalking, purché queste siano idonee a generare nella vittima uno stato di turbamento psicologico, ansia, paura o disagio, o a determinare modificazioni nelle sue abitudini di vita.

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha precisato che, in conformità all’art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni sono sufficienti a costituire il reato, purché siano poste in essere in un arco di tempo breve e siano idonee a integrare la “reiterazione” richiesta dalla norma. Non è necessario che vi sia un numero elevato di episodi, se ciascun atto è in grado di causare nella vittima l’effetto psicologico voluto dalla norma.

Ad esempio, secondo la Cassazione Penale, V Sezione, nella sentenza n. 33986/24, è stato stabilito che due soli post pubblicati su Facebook in danno della vittima possono essere sufficienti a configurare il reato di stalking. Questo avviene se i post hanno causato nella vittima quello stato di ansia o di preoccupazione che costituisce uno degli elementi costitutivi del reato. Non è quindi necessaria una campagna prolungata di persecuzione online per integrare il reato di stalking; anche pochi atti possono essere sufficienti, se producono un danno emotivo o psicologico alla vittima.

In conclusione, la legge non richiede una quantità elevata di comportamenti molesti o persecutori per configurare il reato di stalking. Anche un numero ridotto di condotte, come due soli atti, può essere sufficiente se è in grado di causare nella vittima un cambiamento delle proprie abitudini di vita o uno stato di ansia e timore per la propria sicurezza. Pertanto, l’attenzione si sposta sulla qualità e l’impatto delle condotte poste in essere, più che sulla loro quantità.

 

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